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Obbligatoria per tutti i lavori di nuova costruzione o interventi sull’esistente, la vendita o nuova locazione di un edificio o di una unità immobiliare.

Dal 21 febbraio per coloro che non allegano l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) al contratto di vendita e di locazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 a 18.000 euro. Cosi la legge di conversione (n. 9 del 21 febbraio 2014) del DL Destinazione Italia (n. 145 del 24 dicembre 2013) risolve il “pasticcio normativo” riguardante l’allegazione nell’attestato di prestazione energetica generato dal conflitto tra DL Destinazione Italia e la Legge di Stabilità 2014 del 27 dicembre 2013 (vedi modifiche al testo – pdf).

Ora le compravendite e gli affitti stipulati senza allegare l’APE sono validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, i trasgressori sono puniti con multe dai 3.000 ai 18.000 euro. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, la multa va dai 1.000 ai 4.000 euro. Se il contratto non eccede i tre anni, la sanzione sarà ridotta della metà. La sanzione deve essere pagata da entrambe le parti in solido e in parti uguali.

Per in contratti stipulati tra il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore del Dl 63/2013, relativo alle Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia)e il 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del Dl 145/2013), dichiarati eventualmente nulli per la mancata presenza dell’attestato energetico, è prevista una sanatoria: gli atti non saranno dichiarati nulli, ma le parti saranno soggette al pagamento della sanzione di cui sopra, oltre all’obbligo di allegare l’APE.
Gli annunci di locazione degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l’anno, invece, non hanno l’obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro né dell’intero edificio o unità immobiliare, né la classe energetica corrispondente.

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