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Come cambiano le modalità di lavoro e gli ambienti di lavoro

A seguito dell’emergenza sanitaria correlata all’epidemia scatenata dal nuovo coronavirus Covid-19, ribattezzato con il nome di Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2), e delle ordinanze della Presidenza dei Consigli dei Ministri, riteniamo sia utile fare chiarezza sui cambiamenti in atto che interessano anche le modalità e gli ambienti di lavoro.

L’Italia è entrata ormai, in relazione all’epidemia di COVID-19, in uno scenario di tipo 3, nel quale da una fase caratterizzata dalla presenza di focolai sporadici ben identificabili si è transitati ad un periodo di contagi diffusi su tutto il territorio nazionale.

Con tale situazione in atto, l’obiettivo degli interventi di sanità pubblica è quello di ridurre e, soprattutto, di rallentare la diffusione del contagio, al fine di diminuire la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale.

La diffusione del COVID-19 sta inevitabilmente cambiando le nostre abitudini, spingendo il nostro Paese ad adottare misure che, oltre che sulla vita quotidiana, si riflettono sui processi lavorativi e sugli ambienti di lavoro.

Coronavirus: i recenti sviluppi
I primi casi di polmonite ad eziologia “ignota” sono stati rilevati il 31 dicembre 2019 in Cina presso la città di Wuhan. Il 9 gennaio 2020 è stato identificato il nuovo coronavirus Sars-CoV-2, come agente causale. Di recente è stata dimostrata la trasmissione del virus da persona a persona.

L’epidemia di COVID-19 è stata dichiarata dal Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

In Italia, il Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020 ha decretato lo stato di emergenza per i prossimi 6 mesi.

Con i Decreti #IoRestoaCasa la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito specifiche misure di contenimento del contagio che interessano l’intero territorio nazionale, senza più distinzione di zone di rischio. Le disposizioni coinvolgono:

gli spostamenti delle persone fisiche;
la gestione delle persone con sintomi o in quarantena;
le strutture produttive e professionali;
gli esercizi commerciali;
le modalità di lavoro agile o smart working;
gli eventi, le competizioni sportive e le manifestazioni.

I sintomi del coronavirus
I sintomi più comuni dell’infezione includono:

febbre;
tosse e difficoltà respiratorie;
mal di gola.
Nei casi più gravi tali sintomi possono degenerare in polmonite, in una grave sindrome respiratoria acuta, insufficienza renale, causando in casi particolari la morte.

L’OMS e la comunità scientifica ad oggi ha rilevato che la maggior parte delle persone (circa l’80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Data la poca specificità dei sintomi dell’infezione da coronavirus è importante, al verificarsi degli stessi, informare immediatamente il proprio medico curante.

Si stima che il periodo di incubazione, che rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici, secondo i dati di letteratura al momento disponibili vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

Come si trasmette
Il coronavirus si trasmette da una persona infetta a un’altra in modo simile ai virus dell’influenza stagionale, attraverso:

Contatti stretti interpersonali: mediante droplets, ovvero goccioline di secrezioni respiratorie (tossendo e starnutendo) e di saliva, prodotte dal soggetto infetto che possono entrare in contatto con le mucose orali o nasali di chi si trova a stretto contatto; toccando o stringendo la mano contaminata da tali droplets e poi portarla a contatto con le mucose della bocca, naso e occhi.
Contatti con superfici infette: toccando oggetti o superfici contaminati dal virus e portando le mani (non ancora lavate) a contatto con la bocca, il naso o gli occhi.
In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Contatti stretti
Il Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC) definisce contatto stretto:

una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio attraverso la stretta di mano);

  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio, toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

La Circolare del Ministero della Salute n. 9974 del 20 marzo 2020 raccomanda di focalizzare la ricerca dei contatti stretti alle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.

Nuovo coronavirus SARS-COV-2

Identificato il 9 gennaio 2020

I primi casi sono stati rilevati in Cina nella città di Wuhan

Nuova denominazione del virus: SARS-CoV-2

Nuova denominazione della malattia: Covid-19 (Coronavirus desease 19)

SINTOMI

Febbre

Tosse e difficoltà respiratorie

Mal di gola

COME SI TRASMETTE
Contatti stretti interpersonali
Contatti con superfici infette

MISURE DI PREVENZIONE
Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone
Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso
Evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate
Segnalare al proprio medico curante ogni eventuale sintomo sospetto

Inail rende noto con la circolare n.13 del 3 aprile che i contagi da Covid-19, sviluppati nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, sono oggetto di tutela al pari degli infortuni sul lavoro. L’Inail chiarisce che il presupposto tecnico-giuridico è rappresentato dallequivalenza tra:

  • causa violenta, che si applica a tutti gli infortuni,
  • causa virulenta, legata al nuovo Coronavirus.

Questa rappresenta una importante notizia per tutte le figure professionali più esposte al rischio di contrarre l’infezione. Inevitabilmente, i primi ad essere interessati dalla tutela dell’Inail sono gli operatori sanitari, i quali, come mostrano le cronache, sono fortemente esposti al contagio.

Altre figure professionali potenzialmente a rischio sono rappresentate da coloro che operano a stretto contatto con il pubblico, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

Proprio per la natura dell’attività svolta e per il rischio esposizione, a tali tipologie professionali si applica la rischiosità specifica.

E’ importante, però, sottolineare che la tutela assicurativa predisposta dall’Inail si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

INAIL PRECISA CHE:

il datore di lavoro, sia pubblico che privato, è obbligato a denunciare/comunicare l’infortunio quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore;
sono oggetto di tutela anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. In questo caso, comunque, per i lavoratori che devono svolgere la loro prestazione in presenza è necessario ricorrere al mezzo privato, al fine di evitare i mezzi pubblici in cui il rischio di contagio è maggiore;
in caso di decesso, i familiari possono accedere anche alla prestazione economica del fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail;
gli eventi lesivi che derivano da infezioni da nuovo coronavirus nello svolgimento del lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell’Inail. Pertanto, tali eventi non possono essere computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

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