Inail rende noto con la circolare n.13 del 3 aprile che i contagi da Covid-19, sviluppati nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, sono oggetto di tutela al pari degli infortuni sul lavoro. L’Inail chiarisce che il presupposto tecnico-giuridico è rappresentato dall’equivalenza tra:
- causa violenta, che si applica a tutti gli infortuni,
- causa virulenta, legata al nuovo Coronavirus.
Questa rappresenta una importante notizia per tutte le figure professionali più esposte al rischio di contrarre l’infezione. Inevitabilmente, i primi ad essere interessati dalla tutela dell’Inail sono gli operatori sanitari, i quali, come mostrano le cronache, sono fortemente esposti al contagio.
Altre figure professionali potenzialmente a rischio sono rappresentate da coloro che operano a stretto contatto con il pubblico, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.
Proprio per la natura dell’attività svolta e per il rischio esposizione, a tali tipologie professionali si applica la rischiosità specifica.
E’ importante, però, sottolineare che la tutela assicurativa predisposta dall’Inail si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
INAIL PRECISA CHE:
il datore di lavoro, sia pubblico che privato, è obbligato a denunciare/comunicare l’infortunio quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore;
sono oggetto di tutela anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. In questo caso, comunque, per i lavoratori che devono svolgere la loro prestazione in presenza è necessario ricorrere al mezzo privato, al fine di evitare i mezzi pubblici in cui il rischio di contagio è maggiore;
in caso di decesso, i familiari possono accedere anche alla prestazione economica del fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail;
gli eventi lesivi che derivano da infezioni da nuovo coronavirus nello svolgimento del lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell’Inail. Pertanto, tali eventi non possono essere computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.