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La tipologia di rischi presenti negli ambienti di lavoro varia anche in base alla tipologia di attività. Per esempio l’inquinamento acustico che possiamo rilevare all’interno di un cantiere edile o di un laboratorio meccanico avrà un livello di intensità maggiore rispetto a quello che potremo misurare in un bar o in un ristorante.Il Titolo VIII del Dlgs 81/08 impone al Datore di Lavoro di un’impresa/ente l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi fisici, tra i quali la valutazione del rischio rumore. In alcune attività il livello di esposizione al rumore è talmente basso da giustificare come basso e irrilevante il rischio ma in attività quali

  • cantieri
  • carpenterie
  • meccanici
  • metalmeccanica
  • tessile
  • legname
  • manifatture in genere

non è possibile classificare il rischio rumore come trascurabile e pertanto va effettuata la valutazione del rischio rumore all’interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione si compone di più fasi.

Le indagini fonometriche hanno l’obbiettivo di valutare il livello di esposizione dei lavoratori al rumore, e i risultati ottenuti andranno poi inseriti nel Documento di Valutazione dei Rischi in base al quale si adotteranno le adeguate misure di prevenzione.

SANZIONI

La sanzione prevista per la mancata valutazione del rischio rumore è l’ammenda da 2500 a 6400 euro

  • VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI (BANCHE DATI)

IL d.Lgs 81/08 prescrive l’obbligo per tutti i datori di lavoro di effettuare la valutazione del rischio di esposizione professionale alle vibrazioni. La valutazione è competenza del datore di lavoro che può avvalersi della consulenza di personale qualificato. Essa dev’essere ripetuta con cadenza almeno quadriennale ed ogni qualvolta intervengano modifiche sostanziali al tipo di esposizione al rischio. La valutazione del rischio vibrazioni integra il Documenti di Valutazione dei Rischi che include tutte le tipologie di rischio a cui sono sottoposti gli operatori all’interno dell’ambiente di lavoro

Il Titolo VIII del Dlgs 81/08 impone al Datore di Lavoro di un’impresa/ente l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi fisici, tra i quali la valutazione del rischio vibrazioni. In alcune attività il livello di esposizione alle vibrazioni è talmente basso da giustificare come basso e irrilevante il rischio ma in attività quali

  • cantieri
  • carpenterie
  • meccanici
  • metalmeccanica
  • tessile
  • legname
  • manifatture in genere
  • trasporti

SANZIONI

La sanzione prevista per la mancata valutazione del rischio vibrazioni è l’ammenda da 2500 a 6400 euro

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, DA MOVIMENTI RIPETITIVI E DA TRAINO E SPINTA; (METODO NIOSH; SNOOK CIRIELLO; OCRA)

Il titolo VI del D.Lgs 81/08 si applica alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori  rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari. Tra obblighi del datore di lavoro c’è la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, e il successivo della valutazione all’interno dell’apposito documento. Le metodologie utilizzate da ICHNOSSICUREZZA  sono: il metodo NIOSH per il sollevamento dei carichi, il metodo SNOOL CIRIELLO per le movimentazioni spinta e traino, e il metodo OCRA  per i movimenti ripetitivi.

SANZIONI

La sanzione prevista per la mancata valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi è l’ammenda da 2500 a 6400 euro

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