fbpx
Callout piè di pagina: contenuto

INCARICO DI RSPP ESTERNO

Fra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro ai sensi del art. 17 comma 2 del D.Lgs 81/08 vi è la nomina del Responsabile Del Servizio Di Prevenzione E Protezione (RSPP).

Il ruolo di RSPP  può essere ricoperto dal datore di lavoro in persona (dopo aver frequentato adeguato corso di formazione), ma generalmente per la delicatezza della materia trattata e il carico di conoscenze necessarie per svolgere in modo adeguato tale ruolo,  può essere affidato ad un professionista esterno.

Un RSPP esterno sarà quindi in possesso di una professionalità adeguata alle attività lavorative dell’azienda, e ai rischi presenti sul luogo di lavoro.

Dovrà essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore, e avere un attestato di frequenza di corsi specifici. Una volta ricevuto l’incarico il RSPP dovrà seguire sempre i corsi obbligatori di aggiornamento .

Il RSPP  esterno sarà quindi un professionista in possesso dei requisiti sopraindicati acquisiti attraverso la frequenza degli appositi corsi di formazione suddivisi in tre moduli (A-B-C).

L’incarico di RSPP esterno prevede:

a)      individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b)      elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;

c)      elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d)      definizione di programmi di informazione e formazione per lavoratori;

e)      partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs.81/2008;

f)       informazione dei lavoratori di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008.

SANZIONI

La sanzione prevista per la mancata nomina del RSPP  è l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2500 a 6400 euro

×

Benvenuto!

Può chattare subito con il supporto o inviare una mail a: info@ichnossicurezza.it!

Non esiti a contattarci per qualunque richiesta o dubbio!

× Possiamo aiutarla?