La continua innovazione e sovrapposizione legislativa (CE, Stato, Regioni) che caratterizza il settore della raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti, ha prodotto un regime di incertezza operativa che costringe gli operatori professionali a continui lambiccamenti mentali per poter comprendere se la propria attività si inquadra correttamente nell’ambito normativo o no, quali siano le corrette norme di riferimento per la propria attività, quale sia la prevalenza delle diverse norme in corso di validità.

GESTIONE RIFIUTI

CORSO GESTIONE RIFIUTI
Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 190 comma 1 del D.lgs 152/2006 e successive modifiche.
- Le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:
- Lavorazioni industriali;
- Lavorazioni artigianali;
- Attività di recupero (allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) e smaltimento (allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti;
- Fanghi derivanti da:
- Potabilizzazione;
- Altri trattamenti delle acque reflue;
- Abbattimento fumi;
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione;
- Le imprese egli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (art. 11, comma 7, D.Lgs. 152/2006);
- Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, D.Lgs. 182/2003).
Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro:
- Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile (produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi) che adempiono all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario o con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole;
- I consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongono di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di carico e scarico (art. 190, comma 8, D.Lgs. 152/2006);
- I produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come imprese o ente (art. 11 Legge 25/01/2006, n. 29 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee);
- I produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:
- Attività commerciali;
- Attività di servizio;
- le attività, di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali;
Quali sono le sanzioni alle quali ci si espone quando viene riscontrata una cattiva gestione del registro?
- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
- La sanzione è ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
E’ chiaro quindi che l’incaricato alla compilazione del registro di carico e scarico è bene che sia adeguatamente formato al fine di evitare di incorrere in sanzioni
- Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione punito:con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.- Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.
o chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
- Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
- Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.