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PSC (Piano di sicurezza e coordinamento): cosa è

Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è un documento sviluppato in fase di progettazione in cui vengono analizzati tutti gli aspetti dei rischi e delle misure preventive e protettive relative ad uno specifico cantiere e deve essere strettamente collegato al Piano Operativo di Sicurezza (POS). si eseguono in cantiere le fasi di lavoro, le fasi fondamentali del processo costruttivo e tutte le misure adottate per ridurre e prevenire i rischi del lavoro.

PSC (Piano di sicurezza e coordinamento): individuazione del rischio

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è una relazione dettagliata allegata a un contratto di appalto che evidenzia le fasi operative dell’opera, individua le situazioni di rischio e specifica le azioni per garantire la sicurezza del cantiere. Il PSC è un documento molto importante in quanto rappresenta la garanzia che le attività lavorative si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza. Questo è obbligatorio quando in un cantiere sono presenti più ditte, anche non contemporanee, o quando una ditta appaltatrice si avvale di altre ditte per la costruzione. POS e PSC sono due procedure che vanno fatte in maniera molto precisa, la prima è sempre un documento obbligatorio e l’altra solo in determinati casi. POS fa riferimento ai rischi interni di specifici cantieri, che sono legati ai lavori che devono essere eseguiti dalle singole imprese, mentre PSC tiene conto anche dei rischi esterni e svolge un coordinamento specifico. Il Piano di Sicurezza deve essere distribuito al RSPP (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione), Responsabile dell’Ingegneria e Coordinatore. Tale diffusione è gestita e garantita dalla società titolare.

 

PSC (Piano di sicurezza e coordinamento): quando deve essere redatto

Il PSC viene sviluppato durante la fase di progettazione dell’opera o comunque prima della richiesta di gare d’appalto. È parte integrante della gara e diventa quindi punto di riferimento per la realizzazione del progetto.

Il PSC è costituito da una relazione tecnica contenente tutti i requisiti relativi alla complessità dell’opera, finalizzata a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e da una serie di tabelle esplicative.

Il Datore di Lavoro dell’Impresa Appaltatrice fornisce al rappresentante per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Il committente o project manager invia il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. Nel caso di appalti pubblici di lavori, si considera la trasmissione per rendere disponibili i progetti a tutti i concorrenti in gara.

L’aggiudicatario ha facoltà di proporre al coordinatore un piano attuativo inserito nel piano di coordinamento della sicurezza sulla base della propria esperienza, che ritenga possa meglio garantire la sicurezza del cantiere. In nessun caso eventuali aumenti giustificano una modifica o un adeguamento del prezzo pattuito.

Prima dell’inizio dei lavori, la ditta appaltatrice trasmette il progetto alla ditta appaltatrice e ai lavoratori autonomi.

PSC (Piano di sicurezza e coordinamento): chi lo redige e quando è obbligatorio

Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione; in alcuni casi specifici, viene sviluppato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva. Per le opere private non soggette a concessioni edilizie e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, le funzioni del Coordinatore alla Progettazione sono svolte dal Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori.

Un PSC è obbligatorio quando ci sono più aziende in un cantiere, pubblico o privato.

Secondo l’art. 131 della vecchia Legge sugli Appalti (D.Lgs. 163/2006), nel sistema degli appalti pubblici, quando non è prevista la redazione del PSC, l’impresa appaltatrice deve redigere il PSS (Piano Sostitutivo della Sicurezza), integrandolo con il contenuto del POS (Piano Operativo Sicurezza).

La nuova legge sugli appalti, infatti, ha completamente abrogato il D.Lgs. 1. 163/2006, senza alcuna previsione di un piano di sostituzione, né il Procurement Correction ha introdotto alcun riferimento al PSS.

Di seguito presentiamo una tabella riassuntiva.

D. Lgs. 81/2008 – QUADRO SINOTTICO DEGLI ADEMPIMENTI
(SOGGETTI COINVOLTI – RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA)
ADEMPIMENTI NUMERO IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE (DURATA DEI LAVORI) SOGGETTO OBBLIGATO RIFERIMENTI NORMATIVI
LAVORI PUBBLICI LAVORI PRIVATI
1
con durata del cantiere
meno di 200 uomini giorno
1
con durata del cantiere
più di 200 uomini giorno
più di 1 1
con durata del cantiere
meno di 200 uomini giorno
1
con durata del cantiere
più di 200 uomini giorno
più di 1
Verifica dell’idoneità tecnico- professionale SI SI SI SI SI SI Committente/ Responsabile dei Lavori art. 90 comma 9 – art. 97
all. XVII
D. Lgs. 81/2008 (1)
Invio Notifica Preliminare NO SI SI NO SI SI Committente/ Responsabile dei Lavori art. 99
D. Lgs. 81/2008
Nomina dei Coordinatori per
la progettazione e per l’esecuzione
NO NO SI NO NO SI (2) Committente/ Responsabile dei Lavori art. 90 comma i 4 e 5 D. Lgs 81/2008
Redazione del Piano per la
Sicurezza (PSC)  e Coordinamento e del Fascicolo
NO NO SI NO NO SI (2) Coordinatore C.S.P. o C.S.E. art. 90 commi 1 lett. a) e
b) – art. 92 comma 2 D. Lgs. 81/2008
Redazione del Piano Sostitutivo  di Sicurezza SI SI NO NO NO NO Impresa appaltatrice art. 131 comma 2 lett. b) D. Lgs. 163/2006
Redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) SI SI SI SI SI SI Tutte le imprese esecutrici art. 96 comma 1 lett. g) D. Lgs. 81/2008
Stima dei Costi della Sicurezza SI (a) SI (a) SI (b) NO NO SI (b) (a) a cura della Stazione
Appaltante
(b) a cura del C.S.P.
all. XV punto 4 D. Lgs. 81/2008
(1) In caso di sub-appalto a terze imprese, il datore dell’impresa sub-appaltante verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub-appaltatori
(2) Per i lavori privati per i quali non è richiesto il “Permesso di Costruire” il Coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori, redige il P.S.C. ed il
190 comma 1 – art. 92 comma 2 del D. Igs. 81/2008)

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– Verifica dei documenti attinenti la sicurezza;
– Analisi e individuazione dei rischi;
– Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare, compresa la formazione;
– Elaborazione, consegna e spiegazione del documento al datore di lavoro e ai lavoratori;
– Mantenimento del documento DVR aggiornato in base ai cambiamenti aziendali e/o legislativi.

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