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Rimozione amianto e corretta redazione del DUVRI in Sardegna

Ci scrive l’RSPP di un ente Pubblico.

“Prossimamente una ditta dovrà rimuovere alcune coperture e dei serbatoi idrici di amianto (MCA). Evidenzia che sia i serbatoi che le tettoie di amianto sono situate in una parte dell’ente dichiarato inagibile.
Nonostante i lavori verranno svolti dal nostro ente, il committente si configura come ente superiore. Ci è stato chiesto di redigere il DUVRI.

I nostri dubbi:
– trattandosi di rimozione di amianto l’attività è quella al titolo IV (canteri temporanei mobili); il DUVRI va redatto lo stesso o basta il POS redatto dall’azienda?
– per quanto riguarda la sicurezza del cantiere risponde solo la parte committente, che ha nominato il direttore dei lavori, o la responsabilità ricade sul RSPP?
– nel caso in cui debba essere redatto il DUVRI, questo deve trattare i rischi da interferenze che vanno dall’ingresso nell’ente stesso fino al cantiere?

La nostra risposta, che pubblichiamo qui, perché crediamo sia di pubblica utilità.

Intanto evidenziamo che Il DUVRI deve essere redatto se la ditta che esegue i lavori accede ai locali del Committente anche per giungere sul luogo nel quale dovrà fare le bonifiche. Le bonifiche, infatti, in qualche modo possono interferire con le attività svolte nel cantiere (emissione di polveri, una gru – ove utilizzata – si troverebbe a lavorare nel raggio di azione di spazi del committente, ecc.).

È doveroso precisare che, in caso di appalto pubblico il datore di lavoro non coincide con il committente ed il soggetto che affida il contratto redige un documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva ,relativa ai rischi standard per le prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.

La norma definisce che il soggetto presso il quale viene essere eseguito il contratto, deve integrare, prima dell’inizio dei lavori, il predetto documento, con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo nel quale verrà eseguito l’appalto.

L’RSPP del committente non è responsabile delle problematiche di sicurezza proprie della ditta che esegue i lavori. Ovviamente deve fornire indicazioni per conto del committente ai fini del capitolato del DUVRI.
Committente e appaltatore devono, ovviamente coordinarsi.

Ricordiamo inoltre che, il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) del datore di lavoro committente, che è incaricato della redazione del DUVRI, può rispondere comunque “in concorso” di colpa professionale, in caso di infortunio accaduto nell’area aziendale, come tecnico incaricato della valutazione dei rischi di interferenza, ove tali rischi non siano stati del tutto limitati dalle misure poste in essere.

Ichnossicurezza nasce nel 2013 dal progetto dei Dott. Giancarlo Falchi, Dott. Riccardo Pais e dalla Dott.ssa Ornella Vacca con l’obiettivo di dare supporto in materia di Igiene e Sicurezza alle aziende presenti sul territorio sardo.

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