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DVR, guida generale Ichnossicurezza: tutte le informazioni sul documento valutazione dei rischi

DVR, guida generale Ichnossicurezza: tutte le informazioni sul documento valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi, riportata con il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), riveste una grande importanza all’interno dell’azienda secondo quanto previsto dagli articoli 17, 28 e 29 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

DVR, la guida generale di Ichnossicurezza

La sigla DVR è l’acronimo di Documento Valutazione Rischi, un tema specifico che Ichnossicurezza approfondisce in questa guida al fine di informare tutte le aziende interessate.

Che cos’è il DVR?

E’ un documento che individua e valuta tutti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo che sono in grado di causare infortuni, malattie e morti sul lavoro, con conseguente danno per la salute dei lavoratori.
Più precisamente si tratta di una relazione obbligatoria, nella quale tutti i rischi presenti all’interno del ciclo produttivo vengono valutati. Se presenti, vengono individuate tutte le misure preventive e protettive atte ad evitare che quel determinato rischio manifestato possa recare un danno alla salute del lavoratore.
Inoltre, all’interno del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) deve essere presente un piano di miglioramento delle misure di sicurezza, atto a garantire nel tempo il mantenimento o il miglioramento dei livelli di sicurezza.
Il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) deve essere custodito all’interno del luogo di lavoro o dell’unita produttiva a cui si riferisce, in modalità cartacea o in supporto informatico e deve essere munito  anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o  attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di  lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante  dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e del Medico Competente (MC), ove nominato.
E’ uno degli elementi più importanti della legislazione in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e l’organizzazione aziendale non può prescindere da questo documento sul quale ruota l’intera organizzazione aziendale.

Chi deve redigere il DVR?

L’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è uno degli obblighi inderogabili del Datore di Lavoro secondo quanto previsto dall’art. 17 del Decreto 81/2008, senza  possibilità di delegare a terzi tale responsabilità. Il datore di lavoro è  tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di  Valutazione dei Rischi (DVR).
Tuttavia, può avvalersi della collaborazione di alcune figure come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente, il servizio di prevenzione e protezione e altre figure esterne.

Quando e a cosa serve?

La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, mentre il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività e ha lo scopo di prevenire i rischi specifici nello svolgimento delle mansioni che possono causare danni alla salute. Predispone e suggerisce le misure adeguate attraverso un programma specifico per aumentare i livelli di sicurezza e prevenire i rischi derivanti dall’esposizione a determinati rischi e dall’utilizzo di macchinari, attrezzature e  sostanze tossiche. Comprende la valutazione dei rischi, l’analisi delle misure preventive messe in atto e la programmazione di ulteriori misure che possono ulteriormente migliore le condizioni di sicurezza dell’azienda.

Per quali aziende è obbligatorio il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le imprese o aziende che abbiano almeno un lavoratore o equiparato ad esso.

Sono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela in materia di sicurezza:

1) I soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e dell’ente stesso;
2) Gli associati in partecipazione di cui all’articolo 2549, 2e seguenti del codice civile;
3) I partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento (quindi anche stages, percorsi di alternanza studio-lavoro, ecc.);
4) Gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (limitatamente ai periodi in cui l’allievo stesso è effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione), in poche parole gli studenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate;
5) I volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
6) Infine i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, ovvero gli addetti ai c.d. “lavori socialmente utili” o LSU.

Quali sono i contenuti del DVR?

Il DVR deve contenere una valutazione di tutti i rischi in riferimento alle sostanze e preparati chimici impiegati, alla scelta delle attrezzature e alla sistemazione dei luoghi di lavoro.

Inoltre deve includere:

  • L’individuazione delle mansioni che possono rivelarsi rischiose;
  • Una relazione all’interno della quale siano riportati tutti i potenziali rischi esistenti sul luogo di lavoro con l’indicazione dei criteri adottati per la loro individuazione;
  • L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di ridurre o eliminare i rischi esistenti;
  • Descrizione delle procedure per attuare le misure di prevenzione e le figure che hanno il compito di provvedere a tali compiti;
  • L’individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del rappresentante territoriale e del medico competente che ha provveduto alla valutazione dei rischi.

Quando scade?

Il DVR non ha una scadenza vera e propria: deve essere aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del  lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ad esempio, il documento potrà essere modificato nel caso in cui la stessa azienda acquisti dei nuovi macchinari. E’ soggetto alle modifiche anche a seconda dell’organizzazione del lavoro, in seguito di infortuni importanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Qualora non si presentassero situazioni particolari, in media deve essere rivisitato una volta all’anno oppure nel caso in cui cambi la normativa.

Le sanzioni previste

La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. Se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.

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