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CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI

Questa certificazione è un attestato che certifica il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, dunque il certificato di prevenzione incendi è la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il CPI è rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco di competenza.

L’elenco delle attività soggette a CPI era contenuto nella tabella del D.M 16 Febbraio 1982 aggiornata nel 2011 con la pubblicazione del D.P.R 151/2011, riguardante lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi e le nuove tabelle di classificazione.

L’attuale regolamento in vigore suddivide le attività in tre categorie di rischio: A – B – C. Queste sono classificate ed individuate in relazione alla gravità del rischio, alla dimensione o al grado di complessità che contraddistingue l’attività.

Per le abitazioni condominiali i casi in cui si è soggetti ad autorizzazioni antincendio sono i seguenti:

Per riuscire ad ottenere un autorizzazione antincendio, per tutte le attività e per tutte le categorie di rischio è necessario realizzare un elaborato grafico. Per quanto riguarda la categoria di appartenenza il progetto potrebbe richiedere l’approvazione da parte del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

  • CATEGORIA A: Sono le quelle attività a basso rischio e con un limitato livello di complessità. Per queste attività è stata eliminata l’approvazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco e l’attività può cominciare previa presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività SCIA, realizzata da un professionista iscritto agli elenchi ministeriali 818/84. Entro 60 giorni il comando può uscire a campione ad effettuare i controlli di verifica.
  • CATEGORIA B: Sono le attività a medio rischio con caratterizzazione di un maggiore livello di complessità rispetto alla categoria precedente. E’ necessario depositare il progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che valuterà la conformità dei progetti rispetto ai criteri di sicurezza antincendio e entro 60 giorni si rilascerà l’esito della pratica. L’attività può poi cominciare previa presentazione della SCIA, entro 60 giorni il comando dei vigili del fuoco può recarsi presso l’attività per effettuare controlli a campione.
  • CATEGORIA C: Sono tutte le attività altamente complesse, in questa situazione è necessario depositare il progetto al comando dei Vigili del Fuoco che poi valuterà la conformità rispetto ai criteri di sicurezza antincendio e entro 60 giorni, si pronuncerà sull’esito della pratica. Dopo l’approvazione, si procederà
  • Categoria D: sono attività altamente complesse, in questo caso è necessario depositare il progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che ne valuterà la conformità rispetto ai criteri di sicurezza antincendio e, entro 60 giorni, si pronuncerà sull’esito della pratica. A seguito dell’approvazione, si procederà con le eventuali modifiche richieste e successivamente si depositerà la SCIA. Entro 60 giorni il Comando effettuerà il sopralluogo.
    In caso di carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, entro lo stesso termine, il Comando adotterà provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti, ad eccezione dei casi in cui l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa antincendio entro un termine di 45 giorni.

Entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche,e in caso di esito positivo, verrà rilasciato il Certificato Prevenzione Incendi.


Deroga: qualora le attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto dei requisiti tecnici antincendio, i titolari dell’attività, possono presentare istanza di deroga rispetto alle normative antincendio. Il Comando esaminata l’istanza la inoltra alla Direzione regionale entro 30 giorni.
La Direzione Regionale, dopo averla consultata con il comitato tecnico per la prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni e ne da comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco e al richiedente. In questo caso la procedura autorizzativa è indipendente dalla categoria di appartenenza e si procederà come se l’attività di rischio fosse in categoria C.


Rinnovi: Il titolare dell’attività è tenuto ad inviare al Comando richiesta di rinnovo periodico di conformità ogni 5 anni per le attività 74 e 75 e ogni 10 anni per l’attività 72 e 77.
La richiesta deve essere effettuata entro la scadenza tramite una dichiarazione di Nulla Mutato che attesta l’assenza di variazione alle condizioni di sicurezza antincendio e corredata da una asseverazione, da parte di un professionista, che attesti il buon funzionamento degli impianti fissi antincendio. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere in costruzione, ove installati, finalizzati a garantire la resistenza al fuoco .

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