PROPOSTA DI SERVIZI
E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ICHNOSSICUREZZA S.R.L.
Versione 2.0 – luglio 2026
1. Oggetto dei servizi
1.1. Le presenti condizioni generali disciplinano i termini e le modalità di esecuzione dei servizi offerti da ICHNOSSICUREZZA S.R.L., tra cui:
- a) consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) assunzione di incarichi professionali, compresi gli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- c) redazione e aggiornamento di documenti, valutazioni dei rischi, piani, manuali, procedure, relazioni e pratiche tecniche;
- d) sopralluoghi, audit, verifiche, misurazioni, campionamenti e analisi;
- e) consulenza in materia di igiene e sicurezza alimentare;
- f) consulenza in materia di protezione dei dati personali e privacy;
- g) consulenza ambientale;
- h) progettazione ed erogazione di corsi di formazione;
- i) organizzazione di prove pratiche, verifiche dell’apprendimento ed esami;
- l) servizi di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria;
- m) coordinamento delle attività del medico competente e degli altri professionisti sanitari;
- n) visite mediche, accertamenti sanitari, prelievi, analisi ed esami strumentali;
- o) vendita o fornitura di prodotti, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e materiale tecnico;
- p) ogni ulteriore servizio professionale, tecnico, sanitario, formativo o organizzativo indicato nel preventivo.
1.2. Il preventivo, la proposta economica, la conferma d’ordine, l’eventuale lettera di incarico e le presenti condizioni generali costituiscono, congiuntamente, il contratto tra ICHNOSSICUREZZA S.R.L. e il Committente.
1.3. In caso di contrasto tra il contenuto del preventivo e le presenti condizioni generali, prevalgono le disposizioni specificamente indicate nel preventivo e accettate per iscritto dal Committente.
1.4. Qualsiasi prestazione aggiuntiva o differente rispetto a quanto espressamente indicato nel preventivo dovrà essere concordata per iscritto e potrà comportare l’applicazione di un corrispettivo ulteriore.
1.5. Le presenti condizioni generali sono predisposte esclusivamente per rapporti contrattuali con imprese, professionisti, enti pubblici, associazioni e altri soggetti che richiedano i servizi nell’ambito della propria attività imprenditoriale, professionale o istituzionale.
1.6. I servizi eventualmente offerti a persone fisiche che agiscano per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatori) sono disciplinati da condizioni separate, conformi al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). Qualora le presenti condizioni siano comunque applicate a un rapporto con un consumatore, le clausole incompatibili con le norme imperative poste a tutela del consumatore si intendono non apposte nei suoi confronti, restando valido il contratto per il resto.
2. Validità, accettazione della proposta ed efficacia delle clausole
2.1. Salvo diversa indicazione riportata nel preventivo, la proposta economica ha validità di trenta giorni dalla data di trasmissione.
2.2. Trascorso il periodo di validità senza che sia intervenuta l’accettazione, ICHNOSSICUREZZA S.R.L. potrà modificare i corrispettivi, le tempistiche e le altre condizioni originariamente proposte.
2.3. L’accettazione del preventivo dovrà avvenire mediante restituzione del documento sottoscritto con firma autografa, anche trasmesso in copia scansionata tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, oppure mediante firma elettronica qualificata, firma digitale o firma elettronica avanzata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2.4. L’accettazione del preventivo comporta l’accettazione delle presenti condizioni generali, purché siano state messe a disposizione del Committente prima della conclusione del contratto e siano espressamente richiamate nel preventivo o nella conferma d’ordine. Le clausole indicate nella sezione “Approvazione specifica delle clausole” producono effetto, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, esclusivamente a seguito della loro specifica approvazione mediante sottoscrizione del relativo riquadro con firma autografa, firma elettronica qualificata, firma digitale o firma elettronica avanzata. Una conferma trasmessa con semplice messaggio di posta elettronica, priva di sottoscrizione nelle forme sopra indicate, non è idonea all’approvazione specifica di tali clausole.
2.5. L’avvio delle attività è subordinato alla ricezione, da parte di ICHNOSSICUREZZA S.R.L., del presente documento sottoscritto in entrambi i riquadri di firma, dei dati e dei documenti richiesti e dell’eventuale acconto previsto, salvo espressa rinuncia scritta di ICHNOSSICUREZZA S.R.L. a una o più di tali condizioni.
2.6. Eventuali richieste formulate verbalmente dovranno essere confermate per iscritto. In mancanza di conferma, ICHNOSSICUREZZA S.R.L. non sarà tenuta ad avviare o modificare le attività.
2.7. La versione vigente delle presenti condizioni generali è resa disponibile su richiesta e, ove attivato, sul sito internet di ICHNOSSICUREZZA S.R.L. Ogni preventivo indica la versione delle condizioni generali ad esso applicabile.
3. Corrispettivi e modalità di pagamento
3.1. I corrispettivi indicati nel preventivo si intendono al netto dell’IVA e di qualsiasi ulteriore imposta, tassa, contributo, diritto amministrativo o onere applicabile per legge, salvo diversa indicazione espressa.
3.2. Le modalità e le scadenze di pagamento sono quelle indicate nel preventivo.
3.3. In assenza di una diversa pattuizione, per i servizi di consulenza e per le prestazioni documentali il Committente dovrà corrispondere:
- a) un acconto pari al 50% del corrispettivo al momento dell’accettazione;
- b) il saldo del restante 50% alla consegna del documento o al completamento della prestazione.
3.4. Per le attività periodiche, continuative o ricorrenti, la fatturazione potrà avvenire con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, secondo quanto indicato nel preventivo.
3.5. Per i servizi di sorveglianza sanitaria, gli importi potranno essere fatturati sulla base delle visite, degli accertamenti, delle analisi, delle trasferte e delle altre prestazioni effettivamente programmate o eseguite, fatti salvi gli importi minimi eventualmente previsti per la prenotazione della sessione sanitaria.
3.6. Quando sia stato concordato un importo minimo per la prenotazione di una giornata, di una mezza giornata, di una fascia oraria, di un ambulatorio o della disponibilità del medico competente, tale importo rimarrà dovuto anche quando il numero effettivo dei lavoratori risulti inferiore a quello inizialmente comunicato, salvo diverso accordo scritto.
3.7. Per i corsi di formazione, il pagamento dell’intero importo dovuto costituisce requisito necessario per l’ammissione definitiva dei partecipanti, per il rilascio degli attestati e per la consegna della documentazione formativa, salvo diversa pattuizione scritta.
3.8. Prima dell’avvio dell’edizione formativa, ICHNOSSICUREZZA S.R.L. potrà emettere una fattura proforma o una richiesta di pagamento, che dovrà essere saldata entro il termine indicato e, in assenza di diversa indicazione, entro i tre giorni precedenti la data di inizio del corso.
3.9. Il mancato pagamento entro il termine previsto consentirà a ICHNOSSICUREZZA S.R.L. di non ammettere i partecipanti, cancellarne l’iscrizione o sospendere l’erogazione del corso. La cancellazione per mancato pagamento sarà considerata rinuncia tardiva e comporterà l’applicazione delle penali previste dall’articolo 13.
3.10. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario o attraverso le ulteriori modalità indicate da ICHNOSSICUREZZA S.R.L.
3.11 Per i servizi continuativi, periodici o ricorrenti, ICHNOSSICUREZZA S.R.L. potrà aggiornare i corrispettivi, anche separatamente per singolo servizio, esclusivamente in presenza di uno o più dei seguenti presupposti oggettivi:
a) variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, in misura non inferiore al 5% rispetto al mese di formulazione del preventivo o rispetto all’ultimo aggiornamento applicato;
b) aumento dei compensi, delle tariffe o dei corrispettivi richiesti da medici competenti, laboratori, docenti, tecnici, professionisti, strutture sanitarie o altri fornitori terzi impiegati nell’esecuzione del servizio;
c) incremento documentabile dei costi di trasferta, trasporto, noleggio, materiali o dispositivi necessari per l’esecuzione della prestazione;
d) sopravvenienze normative, regolamentari o amministrative che introducano nuovi adempimenti, maggiori oneri organizzativi, sanitari, tecnici o documentali incidenti sul costo del servizio. L’aggiornamento sarà determinato in misura proporzionata all’incremento dei costi rilevato e riferita al solo servizio interessato.
3.12. Le variazioni di prezzo saranno comunicate al Committente per iscritto con un preavviso di almeno trenta giorni, con indicazione del servizio interessato, della decorrenza e della causale dell’aggiornamento. Qualora l’aumento complessivo del corrispettivo del singolo servizio, calcolato su base annua, superi il dieci per cento rispetto al prezzo vigente, il Committente potrà recedere esclusivamente da quel servizio mediante comunicazione scritta entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso il recesso avrà effetto dalla data di applicazione del nuovo prezzo e non comporterà penali limitatamente al servizio oggetto dell’aumento. Resta fermo che saranno dovuti i corrispettivi relativi alle prestazioni già eseguite, alle attività già programmate non revocabili e ai costi già sostenuti o impegnati nei confronti di terzi.
3.13. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ove applicabile, oltre alle spese sostenute per il recupero del credito.
3.14. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la scadenza, ICHNOSSICUREZZA S.R.L., previa comunicazione scritta, potrà sospendere le prestazioni, non procedere alla programmazione di ulteriori attività e non consegnare gli elaborati, i documenti, gli attestati e le certificazioni predisposti da ICHNOSSICUREZZA S.R.L. e non ancora trasmessi, fino all’integrale pagamento di quanto dovuto. Resta esclusa la ritenzione dei documenti, degli atti e dei materiali di proprietà del Committente o dallo stesso consegnati, che saranno restituiti a semplice richiesta ai sensi dell’articolo 2235 del Codice civile.
3.15. Qualora l’inadempimento si protragga per oltre trenta giorni dalla comunicazione di sollecito, ICHNOSSICUREZZA S.R.L. potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, mediante comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, fatto salvo il diritto al pagamento delle attività eseguite, delle penali applicabili, dei costi sostenuti e dell’eventuale maggiore danno.
3.16. Eventuali contestazioni relative a una singola prestazione non autorizzano il Committente a sospendere il pagamento di prestazioni diverse, regolarmente eseguite e non contestate.
4. Durata, rinnovo e disdetta dei rapporti continuativi
4.1. Per gli incarichi e i servizi a carattere continuativo o periodico – quali, a titolo esemplificativo, gli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di Responsabile della Protezione dei Dati, le consulenze in abbonamento, i servizi di sorveglianza sanitaria e i piani di formazione pluriennali – la durata è quella indicata nel preventivo. In mancanza di indicazione, la durata è di dodici mesi dalla data di accettazione.
4.2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per periodi di uguale durata, alle medesime condizioni economiche vigenti, fatte salve le revisioni di prezzo di cui agli articoli 3.11 e 3.12.
4.3. Ciascuna parte potrà impedire il rinnovo tacito mediante disdetta comunicata a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sessanta giorni rispetto alla scadenza, salvo diverso termine indicato nel preventivo.
4.4. In caso di disdetta comunicata dal Committente senza il rispetto del preavviso, resteranno dovuti i corrispettivi maturati e un importo pari ai corrispettivi che sarebbero maturati nel periodo di preavviso non rispettato, ferma restando l’esecuzione delle prestazioni fino alla data di effetto della cessazione.
4.5. Le parti convengono espressamente che il recesso del Committente dagli incarichi disciplinati dalle presenti condizioni è regolato, in deroga pattizia all’articolo 2237 del Codice civile, dalle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 13.
4.6. La cessazione, per qualsiasi causa, degli incarichi che richiedano continuità di funzione ai sensi di legge è disciplinata anche dall’articolo 9.
5. Obblighi del Committente
5.1. Il Committente si impegna a fornire a ICHNOSSICUREZZA S.R.L. tutte le informazioni, i documenti e i dati necessari per l’esecuzione del servizio in modo completo, corretto e tempestivo.
5.2. Il Committente garantisce che le informazioni e i documenti forniti sono veritieri, aggiornati e legittimamente utilizzabili.
5.3. Il Committente dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi modifica riguardante l’organizzazione aziendale, le attività svolte, i lavoratori, le mansioni, i luoghi di lavoro, le attrezzature, le sostanze utilizzate, i processi produttivi e ogni altro elemento rilevante per l’esecuzione dell’incarico.
5.4. Nel caso di attività che richiedano l’accesso ai luoghi del Committente, quest’ultimo dovrà garantire condizioni adeguate di sicurezza, igiene e agibilità e dovrà fornire le informazioni sui rischi presenti e sulle misure di emergenza applicabili.
5.5. Il Committente dovrà mettere a disposizione i locali, le attrezzature, le utenze, il personale di supporto e ogni altra risorsa espressamente prevista nel preventivo o necessaria per l’esecuzione della prestazione.
5.6. Il Committente dovrà nominare un proprio referente autorizzato a trasmettere dati, concordare gli appuntamenti, ricevere le comunicazioni e verificare lo stato delle attività.
5.7. Il Committente è responsabile della convocazione dei lavoratori, della comunicazione degli appuntamenti e della loro presentazione alle visite mediche, agli accertamenti sanitari, ai corsi e alle altre attività programmate.
5.8. Il Committente dovrà verificare che i nominativi, i codici fiscali, le mansioni, le date di nascita, gli indirizzi di posta elettronica e gli altri dati comunicati siano corretti.
5.9. Eventuali costi derivanti dalla correzione o dalla riemissione di attestati, certificazioni, giudizi, documenti o pratiche contenenti dati errati forniti dal Committente saranno posti a carico di quest’ultimo.
5.10. Il Committente dovrà informare ICHNOSSICUREZZA S.R.L. della presenza di lavoratori con particolari esigenze linguistiche, formative, organizzative o di accessibilità, affinché possa essere preventivamente valutata la possibilità di predisporre misure adeguate.
5.11. Il mancato o ritardato adempimento degli obblighi del Committente comporterà il differimento dei termini di esecuzione per un periodo almeno corrispondente al ritardo prodotto.
5.12. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. non sarà responsabile delle conseguenze derivanti dalla mancata, tardiva, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni da parte del Committente.
6. Esecuzione dei servizi
6.1. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. eseguirà le prestazioni con diligenza professionale, nel rispetto della normativa applicabile e sulla base dei dati, delle informazioni e dei documenti messi a disposizione dal Committente.
6.2. Salvo che siano espressamente qualificati come essenziali, i termini indicati per l’esecuzione e la consegna delle prestazioni hanno natura indicativa.
6.3. Le tempistiche decorreranno dalla data in cui ICHNOSSICUREZZA S.R.L. avrà ricevuto:
- a) il preventivo regolarmente accettato e sottoscritto ai sensi dell’articolo 2;
- b) l’eventuale acconto;
- c) tutti i documenti e i dati necessari;
- d) la disponibilità del Committente per gli eventuali sopralluoghi;
- e) le autorizzazioni o le informazioni richieste.
6.4. I termini saranno automaticamente prorogati in caso di richieste di modifica, integrazioni documentali, variazioni dell’incarico, indisponibilità del Committente, ritardi di soggetti terzi o ulteriori circostanze non imputabili a ICHNOSSICUREZZA S.R.L.
6.5. La documentazione potrà essere consegnata in formato digitale tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, area riservata, piattaforma informatica o altro sistema concordato.
6.6. La consegna in formato cartaceo, la stampa di copie ulteriori, la spedizione e l’archiviazione fisica potranno comportare costi aggiuntivi.
6.7. Il Committente dovrà verificare la documentazione ricevuta e comunicare eventuali errori materiali o richieste di correzione, a pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla consegna. Decorso tale termine, la documentazione si intenderà accettata, fatti salvi i vizi non riconoscibili con l’ordinaria diligenza.
6.8. Le correzioni di errori imputabili a ICHNOSSICUREZZA S.R.L. saranno effettuate senza costi aggiuntivi.
6.9. Le modifiche determinate da variazioni aziendali, nuovi dati, nuove richieste del Committente, modifiche normative intervenute successivamente o ampliamenti dell’incarico saranno considerate prestazioni aggiuntive.
6.10. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. non garantisce l’esito favorevole di domande, autorizzazioni, verifiche, finanziamenti, controlli, procedimenti o pratiche la cui decisione sia rimessa ad autorità, enti pubblici, organismi di controllo, commissioni, laboratori o soggetti terzi.
7. Responsabilità, assicurazione e manleva
7.1. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. risponde dell’esecuzione delle prestazioni nei limiti dell’incarico espressamente conferito e delle informazioni effettivamente ricevute.
7.2. I servizi di consulenza non determinano il trasferimento a ICHNOSSICUREZZA S.R.L. degli obblighi, delle responsabilità e delle funzioni che la legge attribuisce al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, al medico competente o agli altri soggetti dell’organizzazione aziendale.
7.3. Il Committente rimane responsabile dell’attuazione delle misure, delle procedure e degli interventi indicati nella documentazione o comunicati durante l’attività di consulenza.
7.4. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. non sarà responsabile per ritardi, errori o inadempimenti derivanti:
- a) da informazioni incomplete, inesatte o non aggiornate fornite dal Committente;
- b) dall’omessa comunicazione di modifiche aziendali;
- c) dal mancato rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni formulate;
- d) dall’utilizzo improprio dei documenti o dei materiali consegnati;
- e) da condotte o omissioni del Committente, dei lavoratori o di soggetti terzi;
- f) da eventi di forza maggiore o da circostanze non ragionevolmente prevedibili o evitabili.
7.5. Salvi i casi di dolo, colpa grave, danni alla persona e gli ulteriori casi nei quali la legge non consenta limitazioni, la responsabilità complessiva di ICHNOSSICUREZZA S.R.L. sarà limitata al corrispettivo previsto per la specifica prestazione oggetto di contestazione.
7.6. Salvi i casi di dolo o colpa grave, ICHNOSSICUREZZA S.R.L. non risponderà di danni indiretti o consequenziali, perdita di produzione, perdita di profitto, mancati guadagni, perdita di opportunità commerciali, interruzione dell’attività o danni reputazionali.
7.7. Il Committente si impegna a tenere indenne e manlevare ICHNOSSICUREZZA S.R.L., i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori e professionisti da pretese, sanzioni, richieste di risarcimento e spese derivanti da:
- a) violazioni di legge imputabili al Committente;
- b) informazioni false, incomplete o inesatte;
- c) mancata attuazione delle misure indicate;
- d) utilizzo dei documenti per finalità differenti da quelle previste;
- e) violazione di diritti di terzi;
- f) mancata osservanza degli obblighi in materia di salute e sicurezza, privacy, ambiente o igiene degli alimenti.
7.8. La manleva non opera per fatti direttamente derivanti da dolo o colpa grave di ICHNOSSICUREZZA S.R.L.
7.9. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. dichiara di mantenere in vigore una polizza di responsabilità civile professionale con primaria compagnia assicurativa, adeguata ai servizi offerti. Gli estremi della polizza e il relativo massimale saranno comunicati al Committente su richiesta o indicati nel preventivo.
8. Erogazione dei corsi di formazione
8.1. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. organizza ed eroga i corsi secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, dagli accordi vigenti in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro e dal programma formativo comunicato.
8.2. Le date, gli orari, le sedi, i docenti e le modalità di erogazione potranno essere modificati per esigenze organizzative, indisponibilità sopravvenuta, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o altre circostanze che impediscano il regolare svolgimento del corso.
8.3. La modifica sarà comunicata con la massima tempestività possibile e, ordinariamente, con almeno ventiquattro ore di preavviso, salvo impedimenti improvvisi o eventi di forza maggiore.
8.4. Quando la formazione si svolga presso i locali del Committente, quest’ultimo dovrà garantire:
- a) locali adeguati al numero dei partecipanti;
- b) condizioni di sicurezza e igiene;
- c) disponibilità delle attrezzature concordate;
- d) accesso ai servizi igienici;
- e) assenza di interferenze incompatibili con il regolare svolgimento della lezione;
- f) identificazione dei partecipanti.
8.5. Per i corsi erogati in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning, il Committente e i partecipanti dovranno garantire, per l’intera durata delle sessioni, la disponibilità di una connessione stabile, di un dispositivo idoneo dotato di videocamera e microfono funzionanti, l’identificazione a video del partecipante, la permanenza in collegamento e il rispetto delle regole di partecipazione comunicate. Il mancato rispetto di tali requisiti, la disconnessione prolungata o l’impossibilità di identificare il partecipante saranno equiparati all’assenza, con le conseguenze previste in materia di frequenza minima obbligatoria.
8.6. Il Committente è responsabile della correttezza dei dati anagrafici trasmessi e della verifica degli eventuali requisiti di accesso richiesti per la partecipazione al corso.
8.7. Il rilascio dell’attestato è subordinato:
- a) al raggiungimento della frequenza minima obbligatoria;
- b) al superamento delle verifiche previste;
- c) alla corretta identificazione del partecipante;
- d) al rispetto delle regole di partecipazione;
- e) all’integrale pagamento del corrispettivo.
8.8. Il mancato superamento della verifica finale non comporta il diritto al rimborso del corso.
8.9. È vietata la registrazione audio, video o fotografica delle lezioni e la riproduzione del materiale didattico senza l’autorizzazione scritta di ICHNOSSICUREZZA S.R.L.
8.10. Per i corsi che richiedano un successivo esame presso un ente terzo, ICHNOSSICUREZZA S.R.L. potrà curare la predisposizione e la trasmissione della domanda sulla base dei dati e dei documenti forniti dal Committente o dal partecipante.
8.11. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. non ha alcun potere decisionale in merito alla data, alla sede, alle modalità, all’esito, all’anticipazione o al rinvio degli esami gestiti da enti terzi. La data dell’esame potrà essere stabilita dall’ente competente a pochi giorni dalla conclusione del corso oppure a distanza di settimane o mesi, senza che ciò costituisca inadempimento imputabile a ICHNOSSICUREZZA S.R.L.
9. Incarichi di RSPP e rapporti con il medico competente
9.1. Gli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono conferiti alla persona fisica designata, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che accetta personalmente l’incarico. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. assicura il supporto tecnico, organizzativo e documentale necessario allo svolgimento della funzione.
9.2. La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la nomina del medico competente costituiscono atti propri del datore di lavoro ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e restano nella responsabilità del Committente. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. potrà fornire la modulistica e il supporto amministrativo per la relativa formalizzazione.
9.3. In caso di risoluzione del contratto, disdetta o sospensione per mancato pagamento, la cessazione degli incarichi che richiedano continuità di funzione, compreso l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sarà formalizzata mediante comunicazione scritta di rinuncia trasmessa al datore di lavoro con un preavviso di quindici giorni, al fine di consentire la sostituzione. Nel periodo di preavviso restano dovuti i corrispettivi maturati e la funzione sarà svolta nei limiti delle informazioni e della collaborazione rese disponibili dal Committente.
10. Sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro
10.1. I servizi di sorveglianza sanitaria sono svolti dal medico competente e dagli altri professionisti sanitari abilitati, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e della normativa vigente.
10.2. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. potrà svolgere attività di coordinamento amministrativo e organizzativo, senza interferire con l’autonomia professionale, clinica e decisionale del medico competente.
10.3. Il medico competente determina il protocollo sanitario, la periodicità delle visite, gli accertamenti necessari e il contenuto del giudizio di idoneità sulla base dei rischi professionali e delle condizioni previste dalla normativa.
10.4. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. non può garantire il rilascio di uno specifico giudizio di idoneità né modificare le valutazioni formulate dal medico competente.
10.5. Il Committente dovrà fornire al medico competente e a ICHNOSSICUREZZA S.R.L., per quanto di rispettiva competenza:
- a) l’elenco aggiornato dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- b) le mansioni effettivamente svolte;
- c) i rischi professionali ai quali i lavoratori sono esposti;
- d) le date di assunzione e di cessazione;
- e) gli eventuali cambi di mansione;
- f) le precedenti cartelle o informazioni sanitarie nei limiti consentiti dalla legge;
- g) la documentazione aziendale necessaria;
- h) ogni ulteriore informazione richiesta dal medico competente.
10.6. Il Committente è responsabile della convocazione dei lavoratori e della loro presentazione puntuale agli appuntamenti.
10.7. Il lavoratore dovrà presentarsi munito di documento di identità e della documentazione sanitaria eventualmente richiesta. Il mancato rispetto delle indicazioni preparatorie, come il digiuno, la sospensione temporanea di determinate attività o la consegna dei campioni richiesti, potrà rendere impossibile l’esecuzione degli accertamenti.
10.8. Le visite o gli esami non eseguiti per cause imputabili al Committente o al lavoratore saranno considerati prestazioni prenotate e non fruite e saranno soggetti alle condizioni economiche previste dall’articolo 13.
10.9. Qualora siano necessari esami di laboratorio, accertamenti specialistici o prestazioni presso strutture esterne, i tempi di completamento dipenderanno anche dall’organizzazione e dalle tempistiche dei soggetti incaricati.
10.10. Il giudizio di idoneità sarà rilasciato dal medico competente al completamento degli accertamenti necessari, secondo le modalità previste dalla normativa.
10.11. I dati relativi alla salute sono trattati dal medico competente e dagli altri professionisti sanitari secondo le rispettive responsabilità e nel rispetto del segreto professionale. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. tratta esclusivamente i dati amministrativi e organizzativi necessari per la gestione del servizio, salvo i diversi casi consentiti dalla legge.
10.12. Il Committente non potrà richiedere a ICHNOSSICUREZZA S.R.L. informazioni sanitarie o diagnosi non contenute nel giudizio di idoneità o non comunicabili ai sensi della normativa vigente.
11. Proprietà intellettuale, riservatezza e divieto di storno
11.1. Tutti i materiali, i modelli, le procedure, le slide, le dispense, i manuali, le banche dati, i contenuti formativi e gli strumenti metodologici predisposti da ICHNOSSICUREZZA S.R.L. sono protetti dalla normativa sulla proprietà intellettuale.
11.2. Il pagamento del corrispettivo attribuisce al Committente il diritto di utilizzare i documenti elaborati esclusivamente per le finalità interne e per il sito o l’organizzazione indicati nel preventivo.
11.3. Il Committente non potrà cedere, commercializzare, riprodurre, distribuire, modificare o utilizzare i documenti per aziende, sedi o attività differenti senza preventiva autorizzazione scritta.
11.4. Rimane consentita la trasmissione della documentazione agli enti di controllo, ai lavoratori, ai rappresentanti dei lavoratori, ai professionisti incaricati e agli altri soggetti ai quali debba essere consegnata per legge o per finalità aziendali connesse all’incarico.
11.5. Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni confidenziali ricevute durante l’esecuzione del contratto.
11.6. L’obbligo di riservatezza rimarrà efficace anche dopo la conclusione del rapporto per un periodo di cinque anni, fatti salvi gli obblighi di legge aventi durata superiore.
11.7. Per l’intera durata del contratto e per i dodici mesi successivi alla sua cessazione, il Committente si impegna a non assumere, incaricare o contrattualizzare direttamente o indirettamente, senza il preventivo consenso scritto di ICHNOSSICUREZZA S.R.L., i dipendenti, i collaboratori, i docenti, i tecnici e i professionisti di ICHNOSSICUREZZA S.R.L. che siano stati coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni. In caso di violazione sarà dovuta una penale pari al compenso o alla retribuzione annua lorda riconosciuta al soggetto interessato, salvo il risarcimento del maggiore danno.
12. Trattamento dei dati personali
12.1. Le parti si impegnano a rispettare il Regolamento UE 2016/679, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, e la restante normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
12.2. I dati personali saranno trattati per le finalità connesse alla predisposizione del preventivo, alla gestione del rapporto contrattuale, alla fatturazione, all’esecuzione delle prestazioni e all’adempimento degli obblighi di legge.
12.3. I dati potranno essere comunicati a dipendenti, collaboratori, medici, professionisti, docenti, laboratori, enti pubblici, fornitori di servizi informatici e altri soggetti coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni.
12.4. Il Committente garantisce di essere autorizzato a comunicare i dati dei propri lavoratori, collaboratori e partecipanti e di avere fornito agli interessati le informazioni previste dalla normativa.
12.5. Il Committente dichiara di aver ricevuto o di poter consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali predisposta da ICHNOSSICUREZZA S.R.L.
12.6. Qualora la natura del servizio comporti il trattamento di dati personali per conto del Committente, ICHNOSSICUREZZA S.R.L. assumerà il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679. Il relativo accordo, redatto secondo il modello predisposto da ICHNOSSICUREZZA S.R.L. e allegato o reso disponibile unitamente al preventivo, sarà sottoscritto contestualmente all’accettazione. Il medico competente opera quale autonomo titolare del trattamento dei dati sanitari, nei limiti previsti dalla normativa.
13. Recesso, disdetta, rinvio, sospensione e annullamento dei servizi
Le previsioni del presente articolo costituiscono, nei rapporti tra imprese e professionisti, pattuizione derogatoria rispetto all’articolo 2237 del Codice civile, ai sensi dell’articolo 4.5.
13.1. Forma e decorrenza delle comunicazioni
Qualsiasi richiesta del Committente avente ad oggetto il recesso, la disdetta, l’annullamento, il rinvio, la sospensione, la modifica o la riduzione di un servizio già accettato, confermato o calendarizzato dovrà essere comunicata esclusivamente in forma scritta mediante posta elettronica o posta elettronica certificata.
Ai fini del calcolo dei termini di preavviso farà fede la data di ricezione della comunicazione da parte di ICHNOSSICUREZZA S.R.L. Le comunicazioni telefoniche o verbali non produrranno effetti fino alla ricezione della relativa conferma scritta.
Il rinvio richiesto dal Committente è equiparato all’annullamento della prestazione originariamente programmata, salvo che ICHNOSSICUREZZA S.R.L. accetti espressamente per iscritto la riprogrammazione senza l’applicazione totale o parziale della penale.
13.2. Disdetta dei servizi di consulenza e documentali
In caso di recesso, disdetta o annullamento, totale o parziale, di servizi di consulenza, incarichi professionali, redazione o aggiornamento di documenti, valutazioni dei rischi, manuali, piani, procedure, relazioni, pratiche amministrative, analisi tecniche o ulteriori prestazioni documentali già accettate, sarà dovuta una penale calcolata sul corrispettivo imponibile del servizio annullato, determinata nella seguente misura:
- a) dopo l’accettazione del preventivo e prima dell’avvio di qualsiasi attività: rimborso dei costi organizzativi e amministrativi documentati, con un minimo pari al 15% del corrispettivo;
- b) dopo l’avvio delle attività amministrative e organizzative, della richiesta o raccolta dei documenti, dell’acquisizione dei dati, della pianificazione delle attività o dell’assegnazione dell’incarico al personale tecnico: 50% del corrispettivo;
- c) dopo l’avvio dell’esame documentale, dell’analisi tecnica, del sopralluogo, della valutazione, del calcolo, dell’elaborazione o della redazione: 80% del corrispettivo;
- d) qualora la prestazione risulti completata o sostanzialmente completata, anche se il documento, la relazione, la pratica o l’elaborato non siano stati ancora formalmente trasmessi: 100% del corrispettivo.
Le percentuali non sono cumulabili. Sarà applicata esclusivamente la misura corrispondente allo stato di avanzamento raggiunto alla data di ricezione della disdetta. La mancata consegna formale non esclude il diritto al pagamento integrale quando la prestazione risulti completata o sostanzialmente completata.
13.3. Annullamento o rinvio di sopralluoghi e attività tecniche calendarizzate
In caso di annullamento o rinvio di sopralluoghi, audit, riunioni, campionamenti, misurazioni, prove, verifiche, attività tecniche o ulteriori prestazioni confermate e calendarizzate, sarà applicata una penale sul corrispettivo imponibile della prestazione annullata nella seguente misura:
- a) comunicazione ricevuta oltre quindici giorni di calendario prima della data programmata: 30%, a condizione che ICHNOSSICUREZZA S.R.L. documenti le attività organizzative già svolte o le risorse professionali già riservate;
- b) comunicazione ricevuta da quindici a otto giorni di calendario prima della data programmata: 50%;
- c) comunicazione ricevuta da sette a quattro giorni di calendario prima della data programmata: 75%;
- d) comunicazione ricevuta nei tre giorni di calendario precedenti la data programmata: 100%;
- e) comunicazione effettuata nella stessa giornata oppure impossibilità di eseguire la prestazione per mancato accesso, indisponibilità dei locali, assenza dei referenti, assenza della documentazione o altra causa imputabile al Committente: 100%.
13.4. Disdetta dei servizi di sorveglianza sanitaria
Le disposizioni del presente punto si applicano espressamente ai servizi di sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro, comprese le visite mediche preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, per cambio di mansione, precedenti alla ripresa del lavoro e alla cessazione del rapporto nei casi previsti, nonché gli accertamenti sanitari, i prelievi, gli esami ematochimici e urinari, gli esami strumentali, i sopralluoghi del medico competente, le riunioni periodiche, le giornate sanitarie aziendali e ogni ulteriore attività prevista dal protocollo sanitario.
In caso di annullamento, rinvio o riduzione delle visite, degli accertamenti o delle prestazioni confermate e calendarizzate, sarà applicata una penale sul corrispettivo imponibile delle prestazioni annullate nella seguente misura:
- a) comunicazione ricevuta oltre quindici giorni di calendario prima della data programmata: 20%, a condizione che ICHNOSSICUREZZA S.R.L. documenti le prenotazioni già effettuate, le attività organizzative già svolte o le disponibilità professionali già riservate;
- b) comunicazione ricevuta da quindici a otto giorni di calendario prima della data programmata: 50%;
- c) comunicazione ricevuta da sette a quattro giorni di calendario prima della data programmata: 75%;
- d) comunicazione ricevuta nei tre giorni di calendario precedenti la data programmata: 100%;
- e) comunicazione effettuata nella stessa giornata, mancata presentazione del lavoratore, indisponibilità dei locali, assenza della documentazione necessaria o impossibilità di effettuare la prestazione per cause imputabili al Committente o al lavoratore: 100%.
In caso di annullamento riguardante soltanto alcuni lavoratori, la penale sarà calcolata sul corrispettivo delle visite, degli accertamenti e degli esami riferiti ai lavoratori cancellati o non presentatisi.
Qualora la sorveglianza sanitaria sia stata organizzata mediante la prenotazione di una giornata, di una mezza giornata, di una fascia oraria minima, di una trasferta o della disponibilità del medico competente o di altro personale sanitario, e l’annullamento totale o parziale renda inutilizzabile la sessione riservata, la penale sarà calcolata sul costo complessivo della sessione prenotata. La riduzione del numero dei lavoratori non comporterà la riduzione dell’importo minimo concordato per la sessione, la trasferta, la disponibilità del medico competente o l’utilizzo dell’ambulatorio.
La sostituzione di un lavoratore con un altro dipendente della medesima azienda potrà essere ammessa senza applicazione della penale quando sia comunicata in tempo utile e risulti compatibile con il protocollo sanitario, con gli accertamenti programmati e con l’organizzazione del medico competente. Le visite e gli accertamenti non eseguiti dovranno essere nuovamente prenotati e saranno oggetto di separato e integrale addebito.
13.5. Annullamento dei corsi di formazione
In caso di annullamento o rinvio di un corso richiesto dal Committente e già accettato o calendarizzato saranno applicate le seguenti penali sul corrispettivo imponibile:
- a) comunicazione ricevuta oltre quindici giorni di calendario prima della data di avvio: nessuna penale, fatto salvo il rimborso dei costi già sostenuti e non recuperabili;
- b) comunicazione ricevuta da quindici a undici giorni di calendario prima della data di avvio: 50%;
- c) comunicazione ricevuta da dieci a sette giorni di calendario prima della data di avvio: 75%;
- d) comunicazione ricevuta da sei a quattro giorni di calendario prima della data di avvio: 90%;
- e) comunicazione ricevuta nei tre giorni di calendario precedenti la data di avvio, nella stessa giornata o dopo l’avvio del corso: 100%.
La mancata partecipazione, totale o parziale, di uno o più discenti non determina alcuna riduzione del corrispettivo dovuto. Il recupero delle ore non frequentate sarà consentito esclusivamente in presenza di una successiva edizione compatibile con la programmazione di ICHNOSSICUREZZA S.R.L. e previo pagamento del corrispettivo aggiuntivo comunicato.
13.6. Esami e procedure presso enti terzi
Qualora il Committente o il partecipante rinunci a un esame o a una procedura dopo che ICHNOSSICUREZZA S.R.L. abbia predisposto o trasmesso la relativa domanda, resteranno integralmente dovuti i diritti di iscrizione, le marche da bollo, le tariffe amministrative, i costi professionali sostenuti e ogni ulteriore importo richiesto dall’ente competente. Gli importi saranno addebitati secondo le tariffe vigenti al momento della presentazione della domanda.
13.7. Costi di professionisti, laboratori e strutture esterne
Restano in ogni caso dovuti, in aggiunta alle penali, i costi vivi non ricompresi nel corrispettivo e già sostenuti, impegnati o divenuti esigibili nei confronti di medici competenti, laboratori di analisi, strutture sanitarie, professionisti e tecnici, docenti, enti pubblici o privati, strutture ospitanti e fornitori esterni. Restano inoltre dovuti i diritti amministrativi, i bolli, le spese di trasferta, i pernottamenti, i costi di spedizione, i materiali acquistati e gli ulteriori oneri non recuperabili.
13.8. Sospensione, rinvio o annullamento da parte di ICHNOSSICUREZZA S.R.L.
ICHNOSSICUREZZA S.R.L. si riserva la facoltà di sospendere, rinviare, modificare o annullare, totalmente o parzialmente, i servizi programmati in presenza di: esigenze organizzative non ragionevolmente evitabili; indisponibilità o impedimento del medico competente, del docente, del tecnico, del professionista o della struttura incaricata; malattia o infortunio; guasti tecnici o indisponibilità delle attrezzature; interruzioni dei trasporti o della viabilità; condizioni meteorologiche avverse; provvedimenti delle autorità; emergenze sanitarie; eventi di forza maggiore; indisponibilità della sede; mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti; ulteriori circostanze che impediscano o rendano eccessivamente difficoltosa l’esecuzione della prestazione.
ICHNOSSICUREZZA S.R.L. potrà inoltre sospendere, rinviare o annullare il servizio in caso di: mancato o ritardato pagamento; mancata collaborazione del Committente; omessa trasmissione dei documenti o delle informazioni necessarie; indisponibilità dei locali; assenza delle condizioni minime di sicurezza; impossibilità di eseguire correttamente la prestazione per cause imputabili al Committente; comportamenti offensivi, minacciosi o incompatibili con il regolare svolgimento dell’attività.
ICHNOSSICUREZZA S.R.L. comunicherà la sospensione, il rinvio o l’annullamento con la massima tempestività consentita dalle circostanze. Quando possibile, ICHNOSSICUREZZA S.R.L. proporrà una nuova data, una diversa fascia oraria, una sede alternativa, la sostituzione del professionista incaricato o una modalità equivalente di esecuzione.
Qualora il servizio venga definitivamente annullato da ICHNOSSICUREZZA S.R.L. per cause non imputabili al Committente e non sia possibile concordare una riprogrammazione, il Committente avrà diritto alla restituzione delle somme già corrisposte per le sole prestazioni non eseguite. Nessuna restituzione sarà dovuta per le prestazioni già eseguite, per i documenti già elaborati, per i costi sostenuti o per le attività che possano essere completate successivamente.
In caso di sospensione o annullamento determinato da un inadempimento o da una causa imputabile al Committente, resteranno dovuti i compensi maturati, le penali applicabili e i costi sostenuti.
13.9. Rinvio tardivo imputabile a ICHNOSSICUREZZA S.R.L.
Qualora ICHNOSSICUREZZA S.R.L. annulli o rinvii una prestazione confermata e calendarizzata nei tre giorni di calendario precedenti la data programmata, per causa alla stessa direttamente imputabile e diversa da quelle indicate all’articolo 13.8, il Committente avrà diritto:
- a) alla riprogrammazione della prestazione con priorità di calendario, entro trenta giorni dalla data originaria o nel primo momento utile compatibile con la natura della prestazione, senza alcun onere aggiuntivo;
- b) al mantenimento del corrispettivo e delle condizioni economiche originariamente pattuiti per la prestazione riprogrammata, anche in deroga a eventuali revisioni di prezzo nel frattempo intervenute;
- c) qualora la riprogrammazione non avvenga entro sessanta giorni dalla data originaria per fatto di ICHNOSSICUREZZA S.R.L., a recedere dalla singola prestazione interessata senza applicazione di penali, con imputazione delle somme eventualmente già versate per la prestazione non eseguita ad altre prestazioni in corso o future ovvero, in mancanza, con la loro restituzione ai sensi dell’articolo 13.8.
I rimedi di cui al presente articolo sono esclusivi. Salvi i casi di dolo o colpa grave, il rinvio o l’annullamento da parte di ICHNOSSICUREZZA S.R.L. non attribuisce al Committente il diritto a indennizzi, rimborsi di costi propri o di terzi, risarcimenti per danni diretti o indiretti, perdita di produzione, mancati guadagni o costi organizzativi.
13.10. Penali e maggiore danno
Le penali previste dal presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova dell’effettivo danno subito da ICHNOSSICUREZZA S.R.L. Resta espressamente salvo il diritto di ICHNOSSICUREZZA S.R.L. di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno, quando documentabile. Il maggiore danno potrà comprendere i costi del personale e dei collaboratori, l’inutilizzabilità della giornata o della fascia oraria riservata, la perdita di ulteriori incarichi direttamente collegata alla prenotazione annullata, i costi sostenuti verso soggetti terzi, le spese di trasferta e gli ulteriori oneri direttamente derivanti dall’annullamento.
13.11. Forza maggiore invocata dal Committente
Le penali potranno non essere applicate quando il Committente dimostri che l’annullamento è stato determinato da un evento oggettivamente imprevedibile, inevitabile, non imputabile al Committente e adeguatamente documentato. La malattia o l’assenza del singolo lavoratore non costituisce automaticamente causa di forza maggiore quando sia possibile sostituire il lavoratore, riorganizzare la sessione o comunicare tempestivamente l’impedimento. Restano comunque dovuti i compensi per le attività già eseguite e il rimborso dei costi già sostenuti, impegnati o non recuperabili.
14. Forza maggiore e sopravvenienze
14.1. Nessuna parte sarà responsabile dell’inadempimento derivante da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali, imprevedibili e inevitabili che impediscano temporaneamente o definitivamente l’esecuzione della prestazione.
14.2. Costituiscono, a titolo esemplificativo, eventi di forza maggiore: calamità naturali; incendi; alluvioni; epidemie o emergenze sanitarie; guerre, sommosse o atti terroristici; scioperi generali; interruzioni dei trasporti; provvedimenti delle autorità; indisponibilità generalizzata delle reti informatiche o delle utenze; ulteriori eventi non ragionevolmente controllabili dalle parti.
14.3. La parte interessata dovrà comunicare l’impedimento appena possibile. Quando l’impedimento sia temporaneo, le prestazioni saranno sospese e riprogrammate.
14.4. Quando l’impedimento renda definitivamente impossibile la prestazione, saranno dovuti esclusivamente i compensi relativi alle attività già eseguite e i costi non recuperabili.
15. Contratti con pubbliche amministrazioni
15.1. Ai rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni e stazioni appaltanti si applicano, per quanto di rispettiva competenza, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione e le ulteriori disposizioni imperative applicabili.
15.2. In caso di contrasto tra le presenti condizioni generali e le disposizioni imperative applicabili al contratto pubblico ovvero le condizioni contrattuali della stazione appaltante debitamente accettate, prevalgono queste ultime limitatamente alle clausole incompatibili, restando efficaci le presenti condizioni per tutto quanto non derogato.
15.3. Le clausole relative alle penali a carico del Committente e al foro esclusivo si applicano nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei soli limiti consentiti dalla normativa vigente.
16. Legge applicabile e foro competente
16.1. Le presenti condizioni generali e i rapporti contrattuali con ICHNOSSICUREZZA S.R.L. sono regolati dalla legge italiana.
16.2. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o cessazione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari, salvo diversa pattuizione scritta e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15.
16.3. Qualora il Committente rivesta la qualità di consumatore, sarà competente il foro inderogabile previsto dalla normativa applicabile.
17. Disposizioni finali
17.1. Eventuali modifiche o integrazioni al contratto dovranno risultare da atto scritto.
17.2. L’eventuale tolleranza di una parte rispetto a un inadempimento dell’altra non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dal contratto.
17.3. L’eventuale invalidità, nullità o inefficacia di una clausola non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. La clausola invalida o inefficace sarà sostituita, nei limiti consentiti dalla legge, da una disposizione valida che realizzi il più possibile la finalità economica originariamente perseguita.
17.4. Il Committente non potrà cedere il contratto o i diritti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto di ICHNOSSICUREZZA S.R.L.
17.5. ICHNOSSICUREZZA S.R.L. potrà avvalersi di propri dipendenti, collaboratori, professionisti, medici, docenti, laboratori e fornitori qualificati per l’esecuzione delle prestazioni.
17.6. Il presente documento, unitamente al preventivo e agli eventuali allegati, costituisce l’intero accordo tra le parti e sostituisce ogni precedente intesa avente il medesimo oggetto.
17.7. Le presenti condizioni entrano in vigore dalla data indicata nella relativa versione e si applicano ai preventivi e agli incarichi accettati successivamente. Le modifiche introdotte non si applicano retroattivamente ai rapporti già conclusi, salvo espressa accettazione scritta del Committente.
Accettazione della proposta e delle condizioni generali
Il Committente dichiara di avere ricevuto, letto e compreso il preventivo e le presenti condizioni generali di contratto e di accettarne integralmente il contenuto.
Approvazione specifica delle clausole
Il Committente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, di avere letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti disposizioni:
artt. 2.4 e 2.5 – efficacia delle condizioni generali; necessità di doppia sottoscrizione; subordinazione dell’avvio delle attività;
art. 3.6 – importo minimo dovuto per sessioni sanitarie prenotate;
art. 3.9 – cancellazione per mancato pagamento ed equiparazione a rinuncia tardiva;
artt. 3.11 e 3.12 – revisione/aggiornamento dei prezzi e recesso limitato al servizio interessato;
artt. 3.13, 3.14 e 3.15 – interessi moratori; sospensione delle prestazioni; mancata consegna degli elaborati non trasmessi; risoluzione di diritto;
art. 3.16 – divieto di sospendere i pagamenti o opporre eccezioni con riguardo a prestazioni diverse;
artt. 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 – tacito rinnovo; termini di disdetta; addebito del periodo di preavviso non rispettato; deroga pattizia al recesso del committente;
art. 5.12 – esonero di responsabilità per dati e informazioni inesatti, incompleti o tardivi del Committente;
artt. 6.2, 6.4, 6.7 e 6.10 – termini non essenziali; proroga automatica dei termini; decadenza dalle contestazioni; assenza di garanzia sull’esito di procedure presso terzi;
artt. 7.4, 7.5 e 7.6 – esclusioni e limitazioni di responsabilità; limite massimo del risarcimento; esclusione dei danni indiretti;
art. 7.7 – obbligo di manleva e tenuta indenne a carico del Committente;
art. 8.2 – facoltà di modifica di date, sedi, docenti e modalità dei corsi;
art. 8.5 – requisiti tecnici della formazione a distanza ed equiparazione all’assenza;
art. 8.11 – esclusione di responsabilità per esami e attività gestiti da enti terzi;
art. 9.3 – cessazione con preavviso degli incarichi che richiedono continuità di funzione;
art. 10.8 – addebito delle prestazioni sanitarie prenotate e non fruite;
art. 11.3 – limitazioni all’uso, riproduzione e diffusione dei documenti;
art. 11.7 – divieto di storno di personale/collaboratori e penale;
art. 13.1 – forma scritta obbligatoria e decorrenza delle comunicazioni;
art. 13.2 – penali per recesso/disdetta dei servizi di consulenza e documentali;
art. 13.3 – penali per annullamento/rinvio di attività tecniche calendarizzate;
art. 13.4 – penali per annullamento/rinvio della sorveglianza sanitaria;
art. 13.5 – penali per annullamento/rinvio dei corsi di formazione;
artt. 13.6 e 13.7 – addebito di diritti, costi vivi e importi dovuti a terzi;
art. 13.8 – facoltà di sospensione, rinvio, modifica o annullamento dei servizi da parte di ICHNOSSICUREZZA S.R.L.;
art. 13.9 – rimedi esclusivi del Committente in caso di rinvio imputabile a ICHNOSSICUREZZA S.R.L.;
art. 13.10 – penali dovute indipendentemente dalla prova del danno e risarcimento del maggior danno;
art. 13.11 – limiti all’esclusione delle penali per forza maggiore invocata dal Committente;
art. 16.2 – foro esclusivo di Sassari;
art. 17.4 – divieto di cessione del contratto senza consenso scritto di ICHNOSSICUREZZA S.R.L.
